Telecamere in condominio: regole, autorizzazioni e cosa dice il Garante Privacy

Privacy Videosorveglianza · Aggiornato giugno 2026

Telecamere in condominio: regole, autorizzazioni e cosa dice il Garante Privacy

Le telecamere condominiali sono tra le situazioni più delicate in materia di videosorveglianza: riprendono condomini, visitatori e spesso anche la strada pubblica. Le regole esistono — e sono più precise di quanto si pensi. Ecco tutto quello che serve sapere prima di installare o gestire un impianto condominiale.

Il condominio è un caso a sé

A differenza di un negozio o di un'azienda, il condominio non è un'entità commerciale con un titolare chiaro. È una comunione di più soggetti — i condomini — che condividono parti comuni. Questo crea una situazione normativa particolare: chi è il titolare del trattamento? Chi decide se installare le telecamere? Chi risponde delle eventuali violazioni?

Il Garante Privacy ha affrontato questo tema in diverse occasioni, e le risposte sono abbastanza chiare anche se non sempre conosciute dagli amministratori e dai condomini stessi.

Chi decide: l'assemblea condominiale

La prima regola fondamentale è che le telecamere nelle parti comuni del condominio si installano solo con una delibera dell'assemblea condominiale. Non basta la decisione dell'amministratore, né quella di un singolo condomino — anche se finanzia lui l'impianto.

La delibera deve essere approvata con le maggioranze previste dal Codice Civile per gli interventi sulle parti comuni. In genere è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

Chi è il titolare del trattamento in condominio?

  • Il condominio in quanto tale — rappresentato dall'amministratore
  • L'amministratore agisce come responsabile del trattamento per conto del condominio
  • Se un singolo condomino installa telecamere che riprendono parti comuni senza delibera, è lui il titolare — e la situazione è quasi sempre illegittima

Cosa si può e cosa non si può riprendere

Consentito

Aree riprendibili

  • Ingresso principale del condominio
  • Androne e corridoi comuni
  • Parcheggio condominiale privato
  • Ascensore (con limitazioni)
  • Aree di accesso ai box
  • Perimetro esterno dell'edificio
Non consentito

Aree vietate

  • Appartamenti privati e accessi diretti
  • Aree di pertinenza esclusiva di singoli condomini
  • Strada pubblica in modo sistematico
  • Locali di servizio interni (bagni, spogliatoi)
  • Proprietà di terzi confinanti

La questione della strada pubblica merita un approfondimento. Le telecamere condominiali non possono inquadrare la pubblica via in modo sistematico — possono riprendere solo la parte strettamente necessaria per sorvegliare l'accesso al condominio. Se l'angolazione è inevitabilmente più ampia, occorre documentarlo e ridurre al minimo la ripresa dell'area pubblica.

Gli adempimenti obbligatori

  1. 1
    Delibera assembleare
    Approvazione in assemblea con le maggioranze previste dal Codice Civile. La delibera deve indicare le finalità dell'impianto e le aree da riprendere.
  2. 2
    Cartelli informativi a norma GDPR
    Prima di ogni accesso alle aree videosorvegliate. Il cartello deve indicare il condominio come titolare del trattamento (con indirizzo), la finalità, i tempi di conservazione e come ottenere l'informativa completa.
  3. 3
    Informativa privacy completa
    Deve essere disponibile per tutti i condomini e per i visitatori che la richiedono. Può essere affissa nella bacheca condominiale o consegnata insieme al verbale di assemblea.
  4. 4
    Definizione dei tempi di conservazione
    Il Garante raccomanda un massimo di 24-48 ore. Per i condomini con particolari esigenze di sicurezza (episodi documentati di furti o vandalismi) è possibile estendere fino a 7 giorni con motivazione scritta.
  5. 5
    Accesso limitato e tracciato
    Solo l'amministratore e le persone espressamente designate possono accedere alle registrazioni. Le chiavi o le credenziali del sistema non devono essere accessibili a tutti i condomini indiscriminatamente.
  6. 6
    Registro dei trattamenti
    Il condominio deve inserire la videosorveglianza nel proprio registro dei trattamenti, specificando finalità, base giuridica, tempi di conservazione e misure di sicurezza adottate.

Il caso delle telecamere private del singolo condomino

Una situazione molto frequente — e spesso problematica — è quella del condomino che installa telecamere di sua iniziativa, senza delibera assembleare, puntandole verso le parti comuni o verso l'esterno.

Attenzione: una telecamera privata che riprende anche solo parzialmente le parti comuni del condominio o la proprietà di altri condomini è quasi sempre illegittima. Il Garante ha emesso numerosi provvedimenti specificamente su questo punto, con sanzioni anche significative per privati cittadini.

Il confine non è sempre netto: una telecamera orientata verso il proprio parcheggio privato può riprendere involontariamente il corridoio comune. In questi casi, il Garante valuta l'intenzionalità e la proporzionalità — ma l'onere della prova è sul soggetto che ha installato la telecamera.

Quando il singolo condomino può installare telecamere

Il singolo condomino può installare telecamere esclusivamente per riprendere la propria proprietà privata — l'interno del proprio appartamento, il proprio box chiuso, la propria area di pertinenza esclusiva — senza che l'inquadratura includa parti comuni o proprietà di altri.

La DPIA è necessaria per i condomini?

Per la maggior parte dei condomini con impianti standard — poche telecamere negli accessi comuni, conservazione breve, nessuna tecnologia avanzata — la DPIA non è obbligatoria. Diventa necessaria nei casi di:

  • Condomini di grandi dimensioni con monitoraggio sistematico di molte persone
  • Impianti con riconoscimento targhe o altre tecnologie di analisi automatica
  • Sistemi che integrano videosorveglianza con controllo accessi biometrico
  • Condomini commerciali o misti con flussi intensi di persone

Anche quando non è strettamente obbligatoria, documentare la valutazione è sempre buona prassi — dimostra che il condominio ha fatto le verifiche necessarie.

Il ruolo dell'amministratore

L'amministratore di condominio ha un ruolo centrale nella gestione della videosorveglianza. Non è solo l'esecutore delle delibere assembleari — ha responsabilità dirette:

  • Deve assicurarsi che l'impianto sia installato e gestito nel rispetto della normativa
  • Risponde delle eventuali violazioni in quanto rappresentante del titolare del trattamento
  • Deve gestire le richieste dei condomini di accesso alle immagini che li riguardano
  • Deve attivarsi in caso di data breach (accesso non autorizzato alle registrazioni)

Consiglio pratico per gli amministratori: quando un condominio decide di installare un impianto di videosorveglianza, il momento giusto per sistemare tutta la documentazione è prima dell'installazione — non dopo. Il costo di farlo in anticipo è significativamente inferiore a quello di una regolarizzazione in emergenza.

In sintesi

Le telecamere condominiali sono legittime ma richiedono una delibera assembleare, cartelli a norma, informativa disponibile, tempi di conservazione definiti e accessi tracciati. Il singolo condomino non può installare telecamere che riprendono le parti comuni senza delibera. L'amministratore è il punto di riferimento per la conformità normativa dell'impianto.

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